Lo statuto

Articolo 1
1. Su iniziativa di ..., è costituita sotto forma di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, l'Associazione denominata : "ASSOCIAZIONE CULTURALE SANTA MARIA AI MONTI"  (di seguito denominata ACSMAM).
Articolo 2
1. L'Associazione ha sede in Napoli, Via S. M. ai Monti, 333.
Articolo 3
1. ACSMAM, non persegue finalità di lucro e ha come scopo: -- La tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico ivi compresa la biblioteca  -- La tutela e la valorizzazione dell'ambiente e della natura -- La beneficenza 2. L'Associazione può svolgere le attività direttamente finalizzate a conseguire lo scopo sociale indicate nel precedente comma e le attività direttamente connesse, o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Articolo 4
1. La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.
Articolo 5
1. Sono soci le persone fisiche, giuridiche ed enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo medesimo. I soci dell'Associazione si distinguono in:  a) soci fondatori, di cui all'art.6 ;  b) soci ordinari, di cui all'art.7 ;  c) soci onorari di cui all'art.8 ;  2. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. 3. La qualità di socio si perde per decesso, se persona fisica, o per fallimento o liquidazione se persona giuridica, dimissioni, morosità o indegnità : la morosità verrà dichiarata dal Consiglio.
Articolo 6

1. Sono soci fondatori coloro che hanno fondato l'ACSMAM-Onlus così come individuati dall'art. 1 comma 1.

Articolo 7

1. Sono soci ordinari le persone fisiche, che aderiscono e accettano lo Statuto, con domanda da presentarsi al consiglio direttivo che la valuta alla prima seduta utile. Il Consiglio Direttivo delibererà con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti entro la prima seduta utile; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.  2. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.  3. In presenza di gravi motivi chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione dell'assemblea dei soci. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Articolo 8
1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci onorari, le persone fisiche o giuridiche, che abbiano svolto continua e manifesta attività nei settori definiti dallo scopo sociale. Per assegnare la qualifica di socio onorario il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.
Articolo 9
1. I soci fondatori versano all'associazione un contributo annuo di L. 120.000 (61,98 euro).  2. I soci ordinari versano un contributo annuo di L. 120.000 (61,98 euro).  3. I soci onorari non sono tenuti al versamento di alcun contributo.  4. La misura della quota di contributo annuo può essere variata con  deliberazione del Consiglio Direttivo, con effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo.
Articolo 10
1. Sono organi dell'associazione : l'assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Assemblea dei Soci.
Articolo 11

1. L'Associazione è amministrata dal Presidente e da un Consiglio Direttivo entrambi eletti dall'assemblea dei soci. Il Direttivo è composto da un numero di soci non superiore a venti. Il Presidente e tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.  2. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.  3. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritiene necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei componenti e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in merito a quanto stabilito dall'art. 9 comma 4 e dall'articolo 13.  4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Assemblea dei soci. Le delibere del Consiglio sono valide purché sia presente la metà dei membri.  5. Le deliberazioni, salvo i casi diversi previsti dallo Statuto, sono assunte a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.  6. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, dell'Associazione senza limitazione. Esso procede se del caso anche alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione. Propone il regolamento per il funzionamento dell'associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci. 7. Il Presidente dell'Associazione, ed in sua assenza, altro membro del Consiglio Direttivo rappresenta, legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla Prima riunione.

Articolo 12

1. Il patrimonio è costituito :  a) dai beni mobili ed immobili che sono e diverranno di proprietà dell'Associazione;  b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;  c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e sottoscrizioni.  2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:  a) dalle quote sociali;  b) dagli introiti derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;  c) dai corrispettivi derivanti dalle attività connesse nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociali;  d) da eventuali erogazioni liberali di cui all'art.13 del D. Lgs che disciplina le ONLUS; e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.  3. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 13

1. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio sarà predisposto dall'organo amministrativo il bilancio.  2. L'associazione non può in alcun caso distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. Può utilizzare gli utili o gli avanzi di gestione solo per la realizzazione delle attività istituzionali e delle attività connesse.  3. L'associazione è, inoltre, vincolata a devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra ONLUS o organizzazione di pubblica utilità.  4. L'associazione è obbligata a redigere apposito libro giornale ed inventario ai sensi degli artt.2216 e 2217 c.c., e le altre scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali in relazione alle attività connesse. 5. Qualora non si superino i cento milioni (51645,69 euro) di proventi (valore aggiornato in base al potere di acquisto della moneta determinato con decreto del ministero delle finanze), in luogo delle scritture contabili di cui al comma 1 e 4 del presente articolo, si può tenere il conto delle entrate e delle spese  complessive. 6. Qualora si superino i due miliardi (1032913,80 euro) di proventi l'assemblea nomina un revisore dei conti che rediga una relazione sul bilancio ai sensi del comma 5 art.25 d.lvo 460/97.

Articolo 14
1. Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote annuali. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio.  2. L'assemblea è validamente costituita se convocata con avviso agli associati anche per telefono e comunque affisso in bacheca almeno sette giorni prima della convocazione, e delibera, a maggioranza dei presenti:  a)sull'approvazione del rendiconto delle entrate e delle spese complessive ovvero del bilancio (laddove previsto in base all'art.13) e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell'avanzo o disavanzo di gestione;  b)sulla nomina dei componenti il consiglio direttivo previa fissazione dei numero dei componenti;  c)sullo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio a maggioranza dei due terzi;  d)sull'approvazione e le modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento a maggioranza dei due terzi;  e)sui criteri di ammissione all'associazione;  f)sul regolamento per il funzionamento dell'associazione; g)sull'esclusione dei soci; h)su quanto altro a lei demandato per legge e statuto, o richiesto da tanti soci che rappresentano almeno un decimo degli associati.  3. Il segretario, nominato dal presidente ad ogni assemblea tra i membri del consiglio direttivo, stende verbale dell'assemblea, il quale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Articolo 15

1. Sono beneficiari coloro ai quali sono erogati i servizi che l'associazione promuove. Il rapporto con l'associazione viene disciplinato dal regolamento previsto dall'art.14.

Articolo 16
1. Lo scioglimento anticipato dell'Associazione, quando ne ricorrono i presupposti, è deliberato dall'Assemblea dei Soci che provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio a maggioranza dei due terzi;  2. La liquidazione è effettuata secondo le disposizioni in vigore in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale;  3. Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme le disposizioni del codice civile in materia di Associazioni e quelle riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale